Legittimità della graduatoria degli specializzandi medicina

Legittimità della graduatoria degli specializzandi medicina


Sanitario – Scuola di specializzazione - Anno accademico 2019/2020 - Quesito n. 87 - Stato di dubbio tra i candidati per immagini con scarsa risoluzione – Attribuzione del punteggio pari a 1 a tutti i candidati – Illegittimità. 

 

          In sede di formulazione della graduatoria dei laureati in medicina che hanno partecipato alla selezione per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, è legittima la decisione della Commissione di concorso che, al fine di raggiungere una situazione di generale omogeneità tra i candidati, ha attribuito a tutti il punteggio pari a 1 in relazione al quesito n. 87, che  per la scarsa risoluzione dell'immagine, unita al disallineamento della frattura, poco visibile, sul lato destro, rispetto al lato sinistro, ha ingenerato in essi uno stato di dubbio (1). 

 

 (1) Ha preliminarmente ricordato la Sezione che la questione sottoposta al giudice amministrativo ruota intorno al quesito n. 87.  

Tale quesito 87 riportava un’immagine radiografica ed il seguente testo “Una donna di 77 anni in buone condizioni generali giunge in Pronto Soccorso in seguito a caduta accidentale in casa. In figura viene mostrata la radiografia del bacino e delle anche della paziente. Come si definisce questa frattura? A: Frattura sottocapitata del femore sinistro B: frattura trans-cervicale del femore sinistro C: frattura cervico-trocanterica del femore sinistro D: frattura pertrocanterica del femore sinistro E: frattura sottotrocanterica del femore sinistro”.  

Su tale quesito erano pervenute 2.662 segnalazioni di candidati rivolte al Ministero il quale a conclusione della fase valutativa delle segnalazioni sulle domande del test, effettuata dalla Commissione Nazionale, ha comunicato che “la Commissione nazionale ha riconosciuto fondate le segnalazioni pervenute sulla Domanda #87 del Testo Master (Prova Concorso SSM 2019/2020), rilevando che la proposizione tramite strumento informatico della illustrazione corredata alla domanda non rendeva agevole osservare in modo inequivoco la presenza o meno di eventuali lesioni. Pertanto per questa domanda viene attribuito punteggio pari a 1 a tutti i candidati”, in modo da raggiungere una situazione di generale omogeneità. 

Ha chiarito la Sezione che queste considerazioni sono evidentemente espressione di discrezionalità tecnica e come tali sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, non essendo manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, neppure venendo in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, né essendo sufficiente che la determinazione assunta possa in astratto considerarsi, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. 

Infatti, il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle fattispecie al suo esame. 

Ed è anche noto che la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione, come esattamente sostenuto dell’appellante, non può ritenersi soggetta ad un sindacato giudiziale sostitutivo, dovendo il giudice limitarsi a verificare se la risposta da essa fornita mediante la “contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati ed il loro raffronto con i fatti accertati, rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate che possano essere date a quel problema, alla luce sia della tecnica, che delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto. 

Sul versante tecnico, pertanto, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, questo deve considerarsi limitato a verificare se l’Amministrazione abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni dell’Amministrazione, anche se in astratto opinabili, con quelle giudiziali, anche se deve ammettersi in tale sede una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'Amministrazione. 

In ogni caso, tuttavia, il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione delle norme poste, tra l’altro, a tutela dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, sia nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato. 

Pertanto, anche l’apporto conoscitivo tecnico, conseguito tramite apporti scientifici, non è ex se dirimente allorché soccorrano dati ulteriori, di natura più strettamente giuridica, che limitano il sindacato in sede di legittimità ai soli casi di risultati abnormi, ovvero manifestamente illogici. 

Alla luce di tali principi, ed in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, si deve concludere che la discrezionalità tecnica nella specie esercitata non è incorsa in alcuna ipotesi di macroscopica illegittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione procedente (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593).

Ed infatti la Commissione, composta di ben 33 componenti di elevatissimo profilo tecnico-scientifico, nel prendere in esame i 2.662 rilievi pervenutile dai candidati, ha potuto affermare con sicurezza che l’immagine radiografica proposta nel quesito 87 era di scarsa risoluzione, unita al disallineamento della frattura, scarsamente visibile, sul lato destro, rispetto al lato sinistro, come indicato in tutte le risposte multiple proposte nel medesimo quesito. 

La contraria opinione dei consulenti di parte, secondo i quali la frattura si troverebbe sul lato sinistro, non è in ogni caso dirimente, in considerazione della più rilevante e assorbente premessa della scarsa risoluzione e qualità dell’immagine proposta nel quesito 87, il che nella specie aveva certamente disorientato i candidati, ingenerando in essi uno stato di dubbio, come condivisibilmente dichiarato nel verbale del 24 settembre 2020 cit. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri