Legittimazione processuale delle associazioni collettive e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica

Legittimazione processuale delle associazioni collettive e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica


Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Interessi legittimi.

Non sussiste il difetto di giurisdizione, allorchè si faccia valere, non un diritto soggettivo alla tutela della salute, bensì il loro interesse legittimo al corretto esercizio del potere da parte delle Amministrazioni intimate nella fattispecie in esame.

La contestazione non cade su un agire amministrativo direttamente impattante su un diritto soggettivo asseritamente leso, ma afferisce all’esercizio di attribuzioni pubblicistiche, a fronte delle quali la posizione dedotta in giudizio è quella dell’interesse legittimo.

Nel caso di specie, l’azione amministrativa si è svolta attraverso un procedimento, con spendita di discrezionalità, culminante in provvedimenti, conformativi e non meramente accertativi di una situazione fattuale, essendo essi stessi creatori del fatto e non dichiarativi della sua esistenza, ai fini della produzione delle conseguenze legislativamente previste.

(Nella fattispecie si controverte della legittimità o meno del decreto regionale di autorizzazione ambientale nonché del permesso di costruire rilasciati in favore della società controinteressata ed impugnati da un’associazione ambientalista). (1)

Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Interessi diffusi e collettivi.

La legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un processo di differenziazione dell'interesse diffuso mediante l'attribuzione della sua titolarità ad un ente collettivo.

Questo avviene, attraverso un riconoscimento legislativo espresso ovvero alla stregua di una previsione legislativa implicita (cd. doppio binario), la quale postula la ricorrenza dei seguenti requisiti cumulativi, sintomatici della concreta rappresentatività: i ) l’ente persegua il soddisfacimento dell’interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; ii ) l'ente presenti un’organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare tale interesse; iii ) l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale “omogeneità” tra i soggetti che compongono la “comunità, attraverso l’incidenza su una certa area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Occorre, altresì, che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti. (2)

Atto amministrativo – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale.

In presenza di provvedimenti espressivi di discrezionalità tecnica, che, per definizione, non implicano, una comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi secondari, bensì l’applicazione di scienze tecniche al caso concreto, il controllo giudiziario si estende anche all’attendibilità delle operazioni effettuate.

La valutazione riguarda sia il profilo della correttezza del criterio tecnico individuato dall’amministrazione sia quello della correttezza del procedimento seguito per la sua applicazione e si giustifica sulla base della distinzione tra la “opinabilità”, che caratterizza le valutazioni tecniche, e la “opportunità” che connota invece le scelte di merito.

La valutazione effettuata dall’amministrazione, quindi, non può essere sostituita da quella del giudice.

Il sindacato giudiziario non può infatti spingersi fino ad individuare, tra quelle egualmente opinabili, la soluzione adatta al caso concreto e deve limitarsi a valutare gli apprezzamenti dell’amministrazione sotto i profili dell’illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. (3)

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 530; T.a.r. per la Puglia, sez. I, 29 settembre 2011 n. 1665; T.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 5 luglio 2021 n. 208; Cons. Stato,

sez. IV, 7 settembre 2022 n. 7799; T.a.r. per la Toscana, sez. II, 23 marzo 2022 n. 372; T.a.r. per la Liguria, sez. II, 10 febbraio 2017 n. 95;

(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2022 n. 4522; Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2022 n. 2269; Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2022 n. 1445.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri