Legittimazione attiva nei giudizi elettorali proposti ex art. 130 c.p.a. avverso verbale di proclamazione degli eletti ad un Consiglio municipale

Legittimazione attiva nei giudizi elettorali proposti ex art. 130 c.p.a. avverso verbale di proclamazione degli eletti ad un Consiglio municipale


Processo amministrativo – Ricorsi elettorali – Legittimazione attiva – Ricorso ex art. 130 c.p.a. avverso proclamazione eletto consiglio municipale – Delegato di lista e iscritto nelle liste elettorali di una municipalità diversa da quella per le cui elezioni è causa – Non è legittimato.

 

         E’ inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso, proposto ex art. 130 c.p.a., avverso il verbale di proclamazione degli eletti ad un Consiglio municipale  proposto da un cittadino nella duplice qualità di delegato di lista e di iscritto nelle liste elettorali di una municipalità diversa da quella per le cui elezioni è causa, ove sia contestata la regolarità delle operazioni elettorali tout court, asseritamente inficiate da un errore materiale nella stampa della scheda elettorale, e di conseguenza della successiva proclamazione degli eletti (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che nel giudizio proposto contro la proclamazione degli eletti al Consiglio municipale, nel quale siano state dedotte irregolarità  delle operazioni elettorali tout cour, a legittimare il cittadino a ricorrere ex art. 130 c.p.a. non basta innanzitutto, la qualità di delegato di lista.

Ed invero, ai sensi dell’art. 130 c.p.a., contro gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è consentito ricorrere, impugnando l'atto di proclamazione degli eletti, “da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta”, nel caso delle elezioni di comuni, province e regioni, ovvero “da parte di qualsiasi candidato o elettore”, nel caso delle elezioni dei membri del Parlamento europeo.

La norma non menziona i delegati di lista, come faceva, al contrario, l’art. 129 c.p.a. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, che per i giudizi d’impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento preparatorio elettorale concernenti l’esclusione di liste o candidati indicava nominativamente i legittimati attivi, stabilendo che quei provvedimenti potevano essere immediatamente impugnati “esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi”.

Anche oggi la tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali viene riconosciuta dalla legge ai candidati e ai delegati di lista in rappresentanza della lista nel suo insieme, perché sono questi i soggetti che, in caso di esclusione dalla competizione elettorale, possono lamentare la lesione del loro diritto di parteciparvi (il testo vigente dell’art. 129 c.p.a. discorre ora di «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo»).

Sennonché il contenzioso all’esame del Tribunale non ha ad oggetto provvedimenti assunti nel corso del procedimento preparatorio alle elezioni, in cui è inclusa la fase dell’ammissione di liste o di candidati, ma la regolarità delle operazioni elettorali tout court, asseritamente inficiate da un errore materiale nella stampa della scheda elettorale, e di conseguenza della successiva proclamazione degli eletti, secondo lo schema dell’art. 130 c.p.a., per il quale la contestazione proposta avverso le operazioni elettorali deve fare riferimento all'atto conclusivo del relativo procedimento, ossia all'atto di proclamazione degli eletti.

Come detto, però, l’art. 130 c.p.a. riserva la legittimazione attiva ai candidati e agli elettori, cioè ai soggetti direttamente incisi dall’esito delle operazioni di voto (i candidati) e ai componenti del corpo eligente.

I delegati di lista (che insieme ai rappresentati di lista e ai candidati sono i soggetti attraverso le quali le formazioni politiche assumono rilevanza nelle varie fasi dell’iter elettorale) non soltanto non rientrano in alcuna delle due categorie, ma esauriscono la propria funzione nel procedimento preparatorio elettorale.

Essi, pertanto, non sono legittimati a ricorrere contro l'atto di proclamazione degli eletti e contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi elettorali.

 

Il Tar ha escluso anche la legittimazione attiva dell’iscritto nelle liste di una municipalità diversa da quella per le cui elezioni è causa.

La legittimazione attiva non è infatti concessa all’elettore a tutela di una posizione giuridica propria di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma a tutela di un interesse semplice alla regolarità dei risultati elettorali, che pertiene piuttosto al corpo elettorale nel suo complesso.

E’ però necessario che l’elettore, per lamentare una lesione del proprio diritto elettorale, fosse iscritto nelle liste elettorali della Municipalità di cui si tratta.

Ha aggiunto il Tar che le conclusioni cui è pervenuto non sono inficiate dal fatto che l’art. 130 c.p.a. parli di elezioni di comuni, province e regioni e di “elettore dell’ente della cui elezione si tratta”», senza nessuna altra specificazione, e che le municipalità sono circoscrizioni di decentramento comunale costituite ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

L’uso del termine “ente” nell’art. 130 c.p.a., d’altronde, si giustifica con il fatto che il Titolo sul contenzioso relativo alle operazioni elettorali fa riferimento, per brevità, al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni (oltre che del Parlamento europeo).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri