Legittimazione a ricorrere nel giudizio proposto avverso la proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Legittimazione a ricorrere nel giudizio proposto avverso la proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria


Processo amministrativo – Ricorsi elettorali – Legittimazione attiva - Candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria  - Proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Impugnazione – Inammissibilità. 

 

         Nel rito elettorale non è ammissibile il ricorso, proposto nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, avverso l’atto di proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che sussista il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che non rivestono la qualità di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano, che è organo di secondo grado. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 25, l. n. 56 del 2014, ai fini dell’elezione del Consiglio metropolitano, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto, infatti, in capo ai sindaci ed ai consiglieri comunali in carica cui, quindi, spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suddette operazioni elettorali. 

I ricorrenti, invece, hanno agito nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del 20-21 settembre 2020 del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria risultando, pertanto, privi di tale legittimazione. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri