La sentenza in forma semplificata ex art. 120, comma 6, c.p.a., può definire la causa nella camera di consiglio sull’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare

La sentenza in forma semplificata ex art. 120, comma 6, c.p.a., può definire la causa nella camera di consiglio sull’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare


Processo amministrativo - Rito appalti – Definizione della causa nella camera di consiglio di revoca dell’ordinanza cautelare - Possibilità 

Processo amministrativo - Rito appalti -  Bando di gara – Impugnazione immediata clausole del bando - Solo quelle che impediscono la partecipazione. 

  

 

          La sentenza in forma semplificata, che può definire la causa in materia di contratti pubblici ex art. 120, comma 6, c.p.a., come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, può essere pronunciata, quale modalità di definizione della controversia, anche se nell’udienza in camera di consiglio non venga discussa, direttamente, la “domanda cautelare”, bensì una qualsiasi altra questione da discutere ad un’udienza qualificabile come “cautelare”, come quella sull’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare (1). 

 

          Il bando di gara o di concorso o la lettera d'invito, normalmente impugnabili con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono considerarsi immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione; in tale ipotesi, infatti, dette clausole, precludendo esse stesse la partecipazione dell'interessato alla procedura concorsuale, appaiono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell'interessato ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato all'impugnazione, dal momento che questo sorge al momento della lesione (2). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’art. 120, comma 6, c.p.a., come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che “di norma” il giudizio è definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’art. 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60, ove ne ricorrano i presupposti. 

Il riferimento “all’udienza cautelare” consente di ritenere che la sentenza in forma semplificata possa essere pronunciata, quale modalità di definizione della controversia, anche se nell’udienza in camera di consiglio non venga discussa, direttamente, la “domanda cautelare”, bensì una qualsiasi altra questione da discutere ad un’udienza qualificabile come “cautelare”. 

  

(2) Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 26 aprile 2018, n. 4.

Di recente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di fare applicazione del consolidato principio in esame, statuendo che nelle gare pubbliche è onere dell'interessato procedere all'immediata impugnazione delle clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Solo il carattere ambiguo della clausola, che non rende immediatamente percepibile l'effetto preclusivo alla partecipazione per chi sia privo di un requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude l'immediata lesività e ne consente l'impugnazione unitamente all'atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 26 aprile 2018, n. 4; id., sez. V, 12 aprile 2019, n. 2387).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri