La notifica per pubblici proclami sul sito internet della P.A. non esclude quella per estratto sulla Gazzetta ufficiale

La notifica per pubblici proclami sul sito internet della P.A. non esclude quella per estratto sulla Gazzetta ufficiale


Processo amministrativo – Notifica del ricorso – Per pubblici proclami – Su sito internet della P.A. che ha adottato l’atto – Non esclude la notifica sulla Gazzetta ufficiale.

 

        La notifica per pubblici proclami effettuata, su ordine del giudice, sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione che ha adottato l’atto non esclude la notifica, per estratto, anche in Gazzetta ufficiale ex art. 150, comma 3, c.p.c. (1).

 

(1) Ha chiarito il Presidente del C.g.a. che laddove viene espressamente chiesta dalla parte la notifica “per pubblici proclami” non può ritenersi disapplicabile l’art. 150, comma 3, c.p.c., che è espressamente richiamato dal combinato disposto dell’art. 41, comma 4, e dell’art. 39, comma 2, c.p.a.; né la disapplicazione dell’art. 150, comma 3, c.p.c. può trovare fondamento nell’art. 52 c.p.a., in quanto l’art. 52 c.p.a. non riguarda la notifica per pubblici proclami, bensì le forme speciali di notificazione ordinate dal giudice (Cons. St., sez. V, dec. pres., 6 aprile 2017, n. 453; id., dec. pres., 23 gennaio 2018, n. 102; id., sez. VI, 27 ottobre 2017, n. 4692; id., sez. III, dec. pres., 16 giugno 2017, nn. 820 e 821; id., III, dec. pres., 9 giugno 2017, n. 775; id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 453; v. inoltre Cons. St., sez. IV, 20 febbraio 2018, n. 191, 16 febbraio 2018, n. 189 e 31 luglio 2017, n. 3257, che non sembrano escludere la pubblicazione in GURI ma solo aggiungere la forma ulteriore di pubblicità su sito web).  

Per completezza espositiva giova aggiungere che quando viene prescritta la pubblicità su siti web istituzionali della P.A., i decreti presidenziali indicano anche il termine massimo di pubblicazione a cura del gestore del sito, la modalità di pubblicazione (su home page), la durata della pubblicazione (fino al provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio) e l’oggetto, comprensivo degli estremi del sito internet della giustizia amministrativa dove seguire le vicende del ricorso.     

Infine, si ricorda che l’art. 150 c.p.c. dispone che: 

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.  

L’autorizzazione è data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.  

In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.  

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.  

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.  

L’art. 52 c.p.a. dispone che: 

 

52. Termini e forme speciali di notificazione    

 

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.    

2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.    

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.    

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.    

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri