La IV sezione si pronuncia sulla possibilità di presentare documenti nel termine concesso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e sulla sussistenza dell’errore scusabile causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

La IV sezione si pronuncia sulla possibilità di presentare documenti nel termine concesso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e sulla sussistenza dell’errore scusabile causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.


Giustizia amministrativa - Ricorso di primo grado

L’adempimento previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 45 c.p.a., del deposito degli atti attestanti l’intervenuta notifica, deve essere compiuto non oltre il passaggio in decisione della causa, a pena di inammissibilità del ricorso, ove le parti intimate non si siano costituite.

Giustizia amministrativa - Contraddittorio, Questione rilevata d’ufficio - Termine per presentare memorie – Documenti – Inammissibilità

Qualora il giudice, che deve porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio emersa dopo il passaggio in decisione, si sia riservato assegnando alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ex art. dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le parti possono produrre solo memorie e non anche documenti. Una diversa interpretazione condurrebbe, infatti, a una non consentita elusione del termine processuale, in antitesi al principio di parità delle parti nell’utilizzo dei mezzi processuali.

Giustizia amministrativa - Errore scusabile – Generico riferimento alla pandemia da Covid 19 – Esclusione

Il richiamo generico gli impedimenti recati dall’emergenza sanitaria del Covid 19, non consente l’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, previsto dall’art. 37 c.p.a., per rimettere in termini la parte che ha omesso

il tempestivo deposito degli atti attestanti la notifica del ricorso. L’istituto dell’errore scusabile riveste carattere eccezionale, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, ammissibile esclusivamente in caso di oscurità del quadro normativo, oscillazioni della giurisprudenza, comportamenti ambigui dell’amministrazione, ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, caso fortuito e forza maggiore.

L’interruzione o la sospensione di un termine di decadenza è ammessa solo per espressa previsione di legge, con norma primaria ad hoc, come nel caso di leggi che eccezionalmente sospendono in via generalizzata i termini processuali in occasione di eventi calamitosi, tra cui quelle inerenti all’emergenza Covid-19 che hanno sospeso i termini processuali per un limitato periodo di tempo nel corso dell’anno 2020.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri