La determinazione dell’indennità di buonuscita dei militari della guardia di finanza

La determinazione dell’indennità di buonuscita dei militari della guardia di finanza


Militari forze armate e di polizia – Guardia di finanza – indennità di buona uscita – determinazione – base di calcolo – disciplina - individuazione.

 

Per la determinazione dell’indennità di buonuscita dei militari della guardia di finanza vanno inclusi nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, dovendosi ritenere che l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, come novellato dall’art. 11 l. n. 231/1990, che tale ipotesi non contemplava, ancorché formalmente vigente, sia stato tacitamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, c.o.m., che ha abrogato espressamente l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Deve farsi applicazione del principio secondo cui “l’abrogazione legislativa opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto rispristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è applicabile a tutte le forze di polizia in virtù dell’art. 1911 comma 3 del c.o.m., a tenore del quale “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri