News UM n. 34/2022. La Corte di giustizia UE ha indicato in quali termini la modifica con effetto retroattivo del regime fiscale agevolato per il biodiesel non debba essere considerata come nuovo aiuto di Stato

News UM n. 34/2022. La Corte di giustizia UE ha indicato in quali termini la modifica con effetto retroattivo del regime fiscale agevolato per il biodiesel non debba essere considerata come nuovo aiuto di Stato

I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE, decidendo la questione sollevata da Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 8299 (oggetto della News US, n. 132 del 12 dicembre 2019, vedi infra § v), ha ritenuto che gli articoli 107 e 108 TFUE nonché le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013), e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999), devono essere interpretati nel senso che una modifica di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, autorizzato dalla Commissione europea, non deve essere considerata come un nuovo aiuto soggetto all’obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora tale modifica consista nel cambiare, con effetto retroattivo, i criteri di assegnazione delle quote di biodiesel che beneficiano di un’aliquota di accisa agevolata in base a tale regime, in quanto la suddetta modifica non incide sugli elementi costitutivi del regime di aiuti interessato, quali esaminati dalla Commissione ai fini della sua valutazione sulla compatibilità delle versioni precedenti di detto regime con il mercato interno.