La Corte costituzionale ribadisce l’inderogabilità, da parte delle Regioni, delle norme statali sulla protezione della fauna selvatica

La Corte costituzionale ribadisce l’inderogabilità, da parte delle Regioni, delle norme statali sulla protezione della fauna selvatica

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004, nella parte in cui stabilisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento delle specie selvatiche, possono avvalersi, tra l’altro, anche “dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione”

Anno di pubblicazione:

2018

Autore:

Ufficio Studi

Materia:

CACCIA e protezione della fauna, PIANO faunistico territoriale

Tipologia:

Pronunce e pareri, Pronunce delle corti supreme nazionali