News UM n. 126/2020. La Corte costituzionale estende il principio del c.d. falso innocuo a beneficio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
News UM n. 126/2020. La Corte costituzionale estende il principio del c.d. falso innocuo a beneficio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
News UM n. 126/2020. La Corte costituzionale estende il principio del c.d. falso innocuo a beneficio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
La Corte costituzionale, su rimessione del T.a.r. per il Lazio, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011 – in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – censurando la previsione di legge che, in caso di c.d. falso innocuo (ossia, di errata indicazione della data del titolo autorizzatorio o concessorio, non comportante tuttavia alcun vantaggio per la posizione conseguita dall’impianto in graduatoria), consentiva la regolarizzazione della domanda e la conseguente riammissione agli incentivi solo a beneficio degli impianti eolici che fossero stati ammessi al Registro informatico per l’anno 2012, con esclusione quindi di tutti gli altri impianti da fonti rinnovabili (anche non eolici, e anche per quelli eolici iscritti in Registri afferenti a diverse annualità).- Corte cost., sentenza 13 novembre 2020, n. 237 – Pres. Morelli, Red. Amoroso
- Tar Lazio, sez. III-ter, ord. 24.09.2019, n. 11258 , (416305kb)
- Tar Lazio, sez. III-ter, ordinanza 24 settembre 2019, n. 11258
Decisione
News UM n. 119/2019. Misure incentivanti: alla Corte costituzionale la disciplina che limita la regolarizzazione delle dichiarazioni non conformi agli impianti eolici
Il T.a.r. per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4-sexies, del d. lgs. n. 28 del 2011 nella parte in cui limita, ai fini del meccanismo incentivante per la produzione di energie rinnovabili, la regolarizzabilità delle dichiarazioni non conformi, e la conseguente riammissione degli operatori in precedenza esclusi, agli impianti eolici ivi individuati. La mancata estensione della previsione censurata alle altre forme di produzione di energia alternativa, che con la fonte eolica condividono una disciplina comune, si rivelerebbe del tutto ingiustificata e contrasterebbe con i canoni di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione oltre che con le norme di rango sovranazionaleAnno di pubblicazione:
2019
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
ENERGIA elettrica ed energia in genere
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
ENERGIA elettrica ed energia in genere
Tipologia:
Pronunce e pareri, Pronunce delle corti supreme nazionali