La bonifica del sito inquinato per condotte antecedenti all’introduzione dell'istituto della bonifica nell'ordinamento giuridico

La bonifica del sito inquinato per condotte antecedenti all’introduzione dell'istituto della bonifica nell'ordinamento giuridico


Ambiente – Inquinamento – Obblighi di bonifica dei siti inquinati

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando l'istituto della bonifica è stato introdotto nell'ordinamento giuridico, ove gli effetti dannosi dell'inquinamento permangano al momento dell'adozione del provvedimento. (1) (2)

Ambiente – Inquinamento – Danno ambientale

Il danno ambientale di cui all’art. 298 e ss. del codice dell’ambiente e contaminazione di cui agli artt. 239 e ss. del medesimo codice non sono concetti sovrapponibili. La nozione estesa di deterioramento riferibile al primo, infatti, comprende, ma non si esaurisce in, quella di “evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, di cui all’art. 242 del codice dell’ambiente, dal che consegue che non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche; voler diversamente opinare, nel senso di una totale sovrapponibilità tra i due istituti, significherebbe accettare che, con quella semplice abrogazione della lett. i) dell’art. 303 si sarebbe prodotta un’implicita abrogazione dell’intero Titolo V della Parte IV del codice (3)

(1) Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 ottobre del 2019, n.10.

(2) La sentenza evidenzia che la lettura del comma 11 dell’art. 242 del codice dell’ambiente prospettata da parte appellante - secondo cui, allorquando non ci sia un rischio immediato per l’ambiente, e si tratti di eventi anteriori all’entrata in vigore della parte IV dello stesso codice, sarebbe solo il soggetto interessato a doversi attivare per la caratterizzazione – non è corretta perché attribuisce alla previsione un’estensione più ampia che non è evincibile dal testo, che si limita a

prevedere una procedura semplificata per regolare l’intervento sul sito dei soggetti interessati all’intervento, lasciando impregiudicati i doveri di bonifica a carico dei soggetti responsabili della contaminazione. Del resto, se davvero il legislatore avesse inteso escludere, in radice, la possibilità di configurare obblighi di bonifica a carico dei responsabili di contaminazioni storiche, avrebbe fatto ricorso ad una previsione generale ed espressa in tal senso, come ha fatto, espressamente nel diverso caso dell’art. 303 lett. g) d.lgs. 152 del 2006, che ha escluso la possibilità di procedere nei confronti di responsabili di danni ambientali causati da eventi risalenti ad oltre trent’anni prima dall’entrata in vigore del codice. Al contrario il comma 11 dell’art. 242 svolge una mera funzione procedurale, specificamente rivolta ai proprietari di un sito interessati alla bonifica, evidentemente non idonea ad incidere, come giustamente ritenuto dalla sentenza impugnata, sul principio europeo del “chi inquina paga”, in pluriforme accezioni da tempo presente nel nostro ordinamento e, per il tramite della sua applicazione, sugli obblighi di bonifica a carico del responsabile della contaminazione

(3) Secondo la sentenza in esame è indicativo che l’art. 303, d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di esclusioni, precisa specificamente che la parte sesta del decreto (e solo questa parte) non si applichi alle fattispecie che la stessa disposizione provvede ad individuare. Tra le stesse, la norma ricomprende per l’appunto il caso del danno “in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato”, evidentemente riferendolo all’istituto di cui agli artt.298 e ss. cod. ambiente, ma non alla contaminazione del sito ed alla sua successiva bonifica di cui agli artt. 242 e ss. stesso testo. Da ciò inevitabilmente consegue, allora, che quando la contaminazione è accertata, anche se sia dovuta a fattori ultratrentennali, dovranno comunque prendere avvio le procedure previste dal Titolo V della Parte IV, la cui operatività, come si osservava, non è punto esclusa dalla disposizione in esame. Del resto, la mera abrogazione della lett i) dell’art. 303 del d.lgs. n. 152 del 2006, diversamente da quanto opinato in appello, non può ritenersi indicativa di una diversa voluntas legis. E’ vero che quella previsione abrogata escludeva che la disciplina del danno ambientale fosse applicabile alle situazioni di inquinamento per le quali erano effettivamente state avviate le procedure di bonifica, così come a quelle per le quali le bonifiche erano terminate, ma è altrettanto vero che – per ritenere avvenuta una modifica così significativa, tale da superare le differenze e sovrapporre due istituti comunque diversi fra loro,

occorrerebbe una definizione esplicita, sintomo di una chiara volontà del legislatore, e non la semplice abrogazione di una disposizione, per di più individuante una specifica ipotesi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

AMBIENTE, INQUINAMENTO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri