L’onere motivazionale nel provvedimento di nomina del Presidente aggiunto della Corte dei conti

L’onere motivazionale nel provvedimento di nomina del Presidente aggiunto della Corte dei conti


Atto amministrativo – Motivazione – Corte dei Conti – Presidente aggiunto

In merito alla nomina di Presidente aggiunto della Corte dei conti, i provvedimenti di nomina, in sede di procedura comparativa, non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, in cui vengano analiticamente raffrontati i curricula professionali dei candidati, dovendo il giudizio di comparazione essere complessivo ed evidenziare i profili di prevalenza presi in considerazione in relazione all’obiettivo funzionale perseguito.

E’ sufficiente la mera esternazione delle ragioni, in base alle quali il singolo componente ritiene prevalente l’attitudine dell’uno o altro candidato, purché si rendano ostensibili in positivo i titoli attitudinali del candidato ritenuto prevalente, potendo la comparazione tra i candidati risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopra indicati. (1)

Precedenti conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, n. 5068 del 2017; Cons. di Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 875; idem 6 agosto 2014, n. 4206; idem 28 maggio 2012, n. 3157; T.a.r per il Lazio, sez. I quater, 3 ottobre 2016, n. 10017; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2289.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

ATTO amministrativo, MOTIVAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri