L’anzianità maturata presso istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti non è computabile per la partecipazione al concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

L’anzianità maturata presso istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti non è computabile per la partecipazione al concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado


Pubblica istruzione – Concorso - Concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado - Anzianità maturata presso istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti – Non è computabile. 

     ​​​​​​​E’ legittimo il bando di concorso straordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui esclude dal computo del servizio valido quale requisito di ammissione l’anzianità maturata presso istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti e disciplina le modalità di presentazione delle domande (1).

 

(1) Ha affermato la Sezione che i servizi di insegnamento svolti nelle istituzioni scolastiche statali e quelli svolti presso istituti paritari legalmente riconosciuti non risultano assimilabili e connotati da identità, così potendosene predicare una indiscriminata equiparazione. Tale esclusione non viola il principio di ragionevolezza né quello di uguaglianza.
Allo stesso modo deve escludersi la violazione dell’art. 33 Cost. che garantisce alle scuole paritarie la libertà di insegnamento ed agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali (commi 3 e 4).
Non vi è, invece, nell’art. 33 alcun riferimento allo status giuridico del corpo docente, per il quale alcuna equipollenza viene prevista con quello appartenente alle scuole statali; evidenziandosi, altresì, che il mancato riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari ai fini dell’immissione in ruolo presso le scuole statali non appare in grado di incidere sulla “piena libertà” della scuola paritaria né sul trattamento degli alunni che la frequentano.
​​​​​​​La norma di legge censurata non si pone, infine, in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 Cost. e, rilevandosi che il contestato mancato riconoscimento del servizio (ripetesi, ai fini dell’immissione in ruolo nella scuola statale) non incide sulla piena possibilità per la scuola paritaria di svolgere il pubblico servizio dell’istruzione e di concorrere in tal modo con lo Stato nell’esercizio di tale attività di interesse generale. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri