L’Adunanza plenaria si pronuncia sull’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale: natura decisoria ed appellabilità

L’Adunanza plenaria si pronuncia sull’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale: natura decisoria ed appellabilità


Giustizia amministrativa – Rito speciale (accesso) – Ordinanza su istanza di accesso nel corso del giudizio – Appello
 

L’ordinanza, che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso del processo di primo grado ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a., è appellabile innanzi al Consiglio di Stato, avendo valenza decisoria, per le seguenti ragioni:

-sulla base del criterio di interpretazione letterale, l’art. 116 c.p.a. prevede, al comma 2, che: i) «il ricorso di cui al comma 1» può essere proposto con istanza in pendenza di giudizio, il che evidenzia (per il rinvio effettuato all’accesso richiesto con ricorso autonomo) la sostanziale unitarietà del rimedio; ii) l’istanza deve essere notificata all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati, che potrebbero anche essere diversi dalle parti già evocate in giudizio, il che evidenzia come il rispetto delle regole del contraddittorio sia coerente con la logica della natura decisoria dell’ordinanza;

-sulla base del criterio di interpretazione storica, le norme vigenti non qualificano più l’ordinanza in esame come ordinanza istruttoria;

-sulla base del criterio di interpretazione sistematica, il codice del processo amministrativo ha disciplinato distintamente la fase dell’istruttoria e l’istanza di accesso in corso del giudizio, con la conseguenza che non si possono sovrapporre gli istituti in esame;

-sulla base dei criteri di interpretazione conforme a Costituzione, da un lato, è necessario assicurare il diritto di difesa dei controinteressati e della stessa pubblica amministrazione, qualora nel corso del processo sia emessa un’ordinanza che accolga il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e consenta l’ostensione dei documenti richiesti; dall’altro, il principio del doppio grado di giudizio impone, in presenza di provvedimenti aventi contenuto decisorio, di consentire alle parti di proporre appello. (1)

Giustizia amministrativa – Rito speciale (accesso) – Ordinanza su istanza di accesso nel corso del giudizio – Appello

​​​​​​
L’ordinanza, che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso di giudizio ha valenza decisoria, anche perché, incidendo su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale, così come avviene nel caso di ricorso proposto in via autonoma, evidenzia le seguenti specifiche peculiarità:

-si tratta, in questo caso, di un accesso difensivo “qualificato” dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento. E’ comunque una “strumentalità in senso ampio”, in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto volta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria;

- la disposizione in esame consente al giudice di non decidere in ordine all’istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio. Questa previsione si spiega proprio nella logica della connessione della domanda con il giudizio in corso, che potrebbe indurre il giudice della causa principale a rinviare, ad esempio, la decisione incidentale sull’accesso al momento di adozione della sentenza, qualora ritenga che quella documentazione non risulti necessaria ai fini della definizione del giudizio. (2)

 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri