L’Adunanza plenaria si pronuncia sui rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il c.d. controllo giudiziario

L’Adunanza plenaria si pronuncia sui rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il c.d. controllo giudiziario


Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario volontario – Effetti processuali


La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva (1) (2), né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva (3).
(1) L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espresso identico principio di diritto anche con le sentenze del 13 febbraio 2023, nn. 6 e 8. Altre pronunce in senso conforme sono:  Cons. Stato, sez. III, ord. 6 luglio 2022, n. 5615; Cons. Stato, sez. III, ord. 6 luglio 2022, n. 5624; Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2022, n. 3973.
Le questioni erano state rimesse da Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578, oggetto di News US n. 62 del 2022 e da Cons. Stato, sez. III, ordinanza 6 luglio 2022, n. 5615 e 5624, oggetto di News US n. 78 del 2022.
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri