L’Adunanza plenaria pronuncia sugli incentivi e maggiorazione economica previsti dal d.m. 5 maggio 2011, sulle sanzioni e decadenza dal beneficio base o dalla sua maggiorazione

L’Adunanza plenaria pronuncia sugli incentivi e maggiorazione economica previsti dal d.m. 5 maggio 2011, sulle sanzioni e decadenza dal beneficio base o dalla sua maggiorazione


Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Incentivi e maggiorazione economica previsti dal d.m. 5 maggio 2011 – Oggetto plurimo, scindibile nei suoi effetti giuridici. 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Incentivi e maggiorazione economica previsti dal d.m. 5 maggio 2011 – Violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% per fonti rinnovabili – Conseguenza - Decadenza dalla sola maggiorazione del 10%. 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Incentivi e maggiorazione economica previsti dal d.m. 5 maggio 2011 – Violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% per fonti rinnovabili – Conseguenza - Decadenza dalla sola maggiorazione del 10%. - Accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza – Individuazione
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    Quando la domanda ha ad oggetto una tariffa incentivante per fonti rinnovabili maggiorata rispetto a quella base in ragione del premio contemplato dall’art. 14, d.m. 5 maggio 2011, essa deve intendersi come avente un oggetto plurimo, scindibile nei suoi effetti giuridici  (1)

     Quando la violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% per fonti rinnovabili di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), d.m. 5 maggio 2011, la violazione stessa deve intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla sola maggiorazione del 10% per ottenere la quale era stata prodotta (1). 

    L’accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza dalla sola maggiorazione del 10% per fonti rinnovabili ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza, prescindendo dall’elemento soggettivo; quest’ultimo ha piuttosto rilevanza nel prosieguo del procedimento sanzionatorio presso l’Autorità indipendente di settore cui gli atti sono trasmessi (1). 


(1) La questione era stata rimessa con sentenza non definitiva da Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2682  

Osserva l’Adunanza che la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente:  

a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti;
b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; 
c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti; 
Ha chiarito l’Alto consesso che trattandosi di decadenza in senso proprio, l’accertamento della rilevanza rispetto al beneficio fruito assume importanza primaria, non solo, com’è evidente, in relazione alla gravità dello scostamento del comportamento rispetto al paradigma normativo, ma anche in ordine all’intensità del collegamento tra il comportamento violativo e il beneficio goduto, di guisa che la decadenza non abbia a provocare effetti ablatori esorbitanti rispetto al beneficio innanzi riconosciuto.
Nel caso di specie non v’è dubbio che anche a prescindere dalla ricostruibilità del complessivo beneficio come conseguente ad una domanda ad oggetto plurimo, scindibile nei suoi effetti – ricostruzione cha questa Adunanza ritiene ad ogni buon fine preferibile - il beneficio è materialmente e giuridicamente scomponibile in due componenti: 1) la “tariffa incentivante” base, disciplinata dall’art 12 del DM 5 maggio 2011, a mente del quale “Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14”; 2); il premio previsto dall’art. 14 del DM citato, secondo il quale, per quanto qui rileva, “La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata …….d) del 10%(percento) per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60%(percento) riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea”.
​​​​​​​Nei casi, come quello di specie, la provenienza dei pannelli (in tutto o nei loro componenti) rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione del premio, essendo, per converso, del tutto irrilevante in ordine alla tariffa base incentivante. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri