Istanza di chiarimenti del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza

Istanza di chiarimenti del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza


Processo amministrativo– Giudizio di ottemperanza – Istanza di chiarimenti – Notifica alle controparti – Esclusione.

Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Istanza di chiarimenti – Ordinanza- E’ appellabile.

 

          L’istanza di chiarimenti del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, indicata solo nell’art. 114, comma 7, c.p.a. mediante richiamo all’art. 112, comma 5, c.p.a. non può essere qualificata come “azione di ottemperanza”, sicché la stessa non va notificata alle parti (1).

 

          L’ordinanza con la quale il giudice di primo grado offre i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza interpreta il giudicato da eseguire, sicché ha carattere decisorio; ne consegue che il rimedio avverso la stessa esperibile è l’appello, non essendo previsto il rimedio del reclamo al medesimo giudice contro i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza

 

(1) Ha chiarito il Cga che a garanzia del contraddittorio e, quindi del principio del giusto processo, è sufficiente che le parti ne abbiano avuto conoscenza mediante la comunicazione d’ufficio della data della camera di consiglio fissata per l’esame della stessa.

 

 

(2) Ad avviso del Cga la circostanza che il giudice adito si pronunci su una istanza di chiarimenti del commissario ad acta, che non è in senso proprio una azione di ottemperanza, non significa che il rimedio esperibile sia il reclamo. Il reclamo al medesimo giudice costituisce, infatti, un rimedio “nominato” ed è ancorato a presupposti ben individuati: ha per oggetto “gli atti del commissario ad acta” e non i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza. Contro gli atti del giudice dell’ottemperanza sono previste le impugnazioni, delle parti o dei terzi, ovviamente se ed in quanto siano atti “decisori”. Se sono meramente “ordinatori” non sono impugnabili, se non unitamente alla decisione finale (Cons. St., sez. IV, n. 2141 del 2018).

In particolare va rilevato, con specifico riferimento alla appellabilità o meno della decisione di chiarimenti resa ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., che appare decisivo accertare, volta per volta, quale sia il contenuto effettivo del provvedimento (indipendentemente dalla veste formale di ordinanza o sentenza) adottato dal Giudice in sede di ottemperanza e, segnatamente, in occasione della risposta a chiarimenti da chiunque, ausiliario o parte, richiesti.

Secondo il Consiglio di Stato (sez. IV, n. 2641 del 2018), ferma restando la regola generale della impugnabilità di tutte le decisioni rese dal giudice di primo grado in sede di ottemperanza (il c.p.a. che non ha previsto, in parte qua, alcuna ipotesi di inappellabilità), vale anche per le decisioni rese ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a. il principio secondo cui non sono appellabili le statuizioni rese in primo grado nell’ambito di un giudizio di ottemperanza che, essendo prive di natura decisoria definitiva, abbiano effetti meramente esecutivi e dunque sostanzialmente ordinatori.

Si tratta di un orientamento pienamente condivisibile, coerente con i principi frequentemente affermati dalla Corte di Cassazione (ss.uu. n. 2610 del 2017) circa la non impugnabilità, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dei provvedimenti non decisori e comunque non definitivi.

Tali sono quei provvedimenti che hanno indole meramente esecutiva, “sempre revocabili, reiterabili e soprattutto destinati ad essere cristallizzati solo con la sentenza che chiude definitivamente il giudizio di esecuzione, questa si certamente appellabile” (Cons. St., sez. IV, n. 1759 del 2018).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri