Istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020

Istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020


Processo amministrativo – Covid-19 – Istanza congiunta di passaggio in decisione – Art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 – Istanze separate di tutte le parti – Sufficienza.

        L’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui consente il passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020 se ne fanno “congiuntamente” richiesta tutte le parti costituite, deve essere inteso nel senso che tale istanza di trattazione, per essere valida, può essere depositata anche da ciascuna parte costituita e non necessariamente essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite (1).

(1) Ha chiarito il Tar che pur dovendosi fornire un’interpretazione tendenzialmente rigorosa e restrittiva delle dirompenti disposizioni processuali introdotte dall’art. 84, d.l. n. 18 del 2020 (le quali in tanto sono compatibili con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost. in quanto emanate nel quadro delle misure ritenute dal legislatore necessarie a fronteggiare la nota emergenza sanitaria e in quanto aventi efficacia temporalmente limitata), tuttavia le stesse vanno pur sempre lette alla luce di altrettanto rilevanti principi generali applicabili a qualsiasi tipologia di processo. Nello specifico viene in rilievo il principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., il quale, come è noto, impone al giudice di verificare se un atto processuale, a prescindere dal rispetto delle forme eventualmente imposte da specifiche norme, abbia o meno raggiunto il proprio scopo (tutti gli atti processuali hanno, tendenzialmente, lo scopo di esprimere chiaramente la volontà della parte e di renderla esplicita al giudice e alle controparti entro un determinato termine - che può essere ordinatorio o perentorio - onde consentire al giudice di adottare gli atti più opportuni per la prosecuzione del giudizio e alle altre parti di esplicare le proprie difese).

Pertanto, seppure l’avverbio utilizzato dal legislatore nel secondo comma dell’art. 84, d.l. n. 18 del 2020 (“congiuntamente”) sembrerebbe implicare che l’istanza di trattazione, per essere valida, debba essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite, nella specie il tenore letterale delle istanze depositate da ciascuna parte non lascia dubbi circa la concorde volontà di tutte le parti costituite di richiedere al Tribunale la decisione collegiale.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri