Interdittiva antimafia per vicinanza a personale collegata alla criminalità organizzata
Interdittiva antimafia per vicinanza a personale collegata alla criminalità organizzata
Informativa antimafia – Presupposti – Vicinanza a soggetto collegato alla criminalità organizzata – condanna successiva all’incontro – Irrilevanza ex se.
Informativa antimafia – Presupposti – Società ritenuta vicino alla criminalità organizzata – Società che non ha mai vinto gare di appalto – Irrilevanza ex se.
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che all’epoca degli accertati “incontri” tra il destinatario della misura preventiva e soggetto vicino alla criminalità organizzata quest’ultimo ancora non avessero subito condanne, e ciò in quanto la data della pronuncia di condanna non cristallizza il momento in cui la persona si è avvicinata al sodalizio di stampo mafioso.
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che la società colpita dalla misura preventiva non abbia mai vinto una gara pubblica atteso che proprio la regolarità dell’operatività ordinaria potrebbe costituire un ulteriore schermo volto ad evitare le attenzioni delle forze di contrasto al fenomeno criminale, garantendosi al contempo una fonte di reddito ‘pulito’ in quanto pienamente giustificato” (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che la criminalità organizzata ormai si insinua nell’economia con plurime strategie per controllare il settore degli appalti pubblici; non può quindi escludersi l’utilizzo di una società “pulita” per spalleggiare in sede di gara altra impresa, anch’essa infiltrata dalla malavita organizzata.
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia
MISURE di prevenzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri