Individuazione delle unità da autorizzare per la pesca del tonno rosso

Individuazione delle unità da autorizzare per la pesca del tonno rosso


Pesca – Tonno – Autorizzazioni limitate – Individuazione delle unità da autorizzare - Preferenza alle imbarcazioni con maggiore quota di pescato - Legittimità. 

      Una volta resosi necessario restringere la platea dei soggetti abilitati alla pesca del tonno rosso con il sistema circuizione (PS), la pubblica amministrazione legittimamente decide di dare preferenza alle imbarcazioni con maggiore quota di pescato (1). 

 

La regolamentazione annuale che l’Italia adotta, sin dal d.m. 27 luglio 2000, risulta improntata ad una applicazione “interna” del principio dei criteri predeterminati, posto che l’accesso alla platea delle imprese da abilitare alla pesca del tonno rosso avveniva soltanto su domanda, mediante inserimento nell’elenco costituito dall’apposito Registro (sulla base del possesso di quei requisiti soggettivi di natura idoneativa, che sono meglio ivi precisati); tra le imprese ammesse al sistema, il d.m. 27 luglio 2000 disciplinava quindi una ripartizione delle quote di pesca via via da stabilirsi, secondo criteri predeterminati (come si è visto dapprima), anche se di natura non comparativa (tramite ripartizione “lineare” in quote uguali a seconda del pescaggio dell’imbarcazione e della tipologia di licenza e degli altri criteri previsti sopra richiamati).
Pertanto, una volta che è stato necessario restringere la platea dei soggetti abilitati alla pesca del tonno rosso, la pubblica amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità orientandosi a dare preferenza alle imbarcazioni con maggiore quota di pescato, in coerenza con quella naturale tendenza, comune ad ogni tipologia di mercato, secondo la quale, in caso di riduzione della domanda, o delle quote di prodotto, si favorisce la concentrazione della produzione tra le imprese più strutturate, per intuibili e note ragioni di ottimizzazione degli investimenti.
​​​​​​​Del resto, non è casuale che la difesa delle odierne appellanti – nell’invocare criteri di selezione degli “ammessi” a natura trasparente e concorrenziale – non alleghi una diversa modalità di scelta, limitandosi ad invocare in linea di principio il rispetto dei criteri del d.m. 27 luglio 2000, che non operano una comparazione tra le barche aspiranti ad accedere alla pesca del tonno rosso. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

PESCA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri