Individuazione del momento in cui comincia ad applicarsi l’istituto del silenzio assenso

Individuazione del momento in cui comincia ad applicarsi l’istituto del silenzio assenso


Silenzio della P.A. – Silenzio assenso – Ambito temporale di applicazione – Individuazione.

     Il silenzio – assenso, quale speciale effetto attribuito dalla legge alla fattispecie complessa costituita dalla proposizione dell’istanza, corredata dalla necessaria documentazione, e dal decorso del termine normativamente previsto, non può farsi retroagire alle istanze avanzate prima dell’entrata in vigore della normativa che tale fattispecie disciplini, atteso che solo un'istanza posteriore a tale momento può ritenersi qualificata come elemento della relativa fattispecie; è necessario, cioè, che sia stata avanzata sotto il vigore della norma che prevede il prodursi di quel particolare effetto, che impone ex novo uno speciale e pregnante obbligo dell'amministrazione, in precedenza non configurabile, di attivarsi tempestivamente; l’effetto del silenzio-assenso non può prodursi neppure nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata avanzata dopo la pubblicazione della legge di nuova introduzione ma prima della sua entrata in vigore, successiva al periodo di vacatio legis, poiché non può attribuirsi all’inerzia dell’amministrazione un effetto che non era previsto nel momento in cui tale inerzia, anche solo in parte, ha avuto luogo (1).

 

 

(1) Ha ricordato il Tar che in Sicilia il silenzio-assenso sull’istanza di accertamento di conformità è stato introdotto con la legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016, che, all’art. 14, comma 3, ha stabilito che “In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita”.

Tale regime, dunque, è andato a sostituire – per un breve periodo, ossia fino all’intervento della Corte Costituzionale – l’opposto regime del silenzio-rigetto, dettato dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.

Il Tar ha quindi stabilito, in assenza di disposizione transitoria, quale dei due regimi normativi sia applicabile al procedimento sottoposto al suo esame, avviato con istanza avanzata il 30 agosto 2016.

Ha chiarito che la legge regionale n. 16 del 2016 è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 19 agosto 2016 e, pertanto, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto regionale, che prevede un periodo di vacatio legis di 15 giorni, è entrata in vigore il 3 settembre 2016.

Alla data di proposizione della domanda, dunque, la normativa di nuova introduzione, disciplinante l’istituto del silenzio-assenso, non era entrata in vigore. Tale circostanza impedisce che alla stessa possa applicarsi la nuova disciplina.

Lo speciale effetto attribuito dalla legge alla fattispecie complessa costituita dalla proposizione dell’istanza, corredata dalla necessaria documentazione, e dal decorso del termine normativamente previsto non può infatti farsi retroagire alle istanze avanzate prima dell’entrata in vigore della normativa che tale fattispecie disciplini.

 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri