Inammissibilità dell’opposizione di terzo se l’opponente è divenuto controinteressato solo dopo la sentenza alla quale si oppone

Inammissibilità dell’opposizione di terzo se l’opponente è divenuto controinteressato solo dopo la sentenza alla quale si oppone


Processo amministrativo – Opposizione di terzo – Controinteressato sopravvenuto – Posizione di controinteressato per effetto della sentenza alla quale ci si oppone – Inammissibilità.

               E’ inammissibile l’opposizione di terzo proposta da una società che non è stata parte del giudizio culminato con sentenza che ha annullato l’esclusione dalla gara di altra concorrente con conseguente acquisizione, per effetto di tale sentenza, della veste di controinteressati (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che l’opposizione di terzo nel processo amministrativo, disciplinata dagli artt. 108 e 109 c.p.a., rappresenta un mezzo straordinario di impugnazione, quando viene proposta, come nel caso di specie, avverso le sentenze (del Tar o del Consiglio di Stato) passate in giudicato.

Presupposti di ammissibilità di tale rimedio impugnatorio sono: 1) che l’opponente non sia stato evocato nel giudizio opposto; 2) che l’opponente sia titolare di una posizione autonoma o incompatibile con quella affermata nella sentenza opposta o sia litisconsorte necessario pretermesso; 3) che la sentenza opposta pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi dell’opponente.

Premesso che nel giudizio proposto avverso l’esclusione da una gara non sono configurabili controinteressati, il Tar ricorda che l’opposizione di terzo può essere proposta dai controinteressati “sopravvenuti e occulti”, individuandoli in coloro che abbiano conseguito un titolo abilitativo, un beneficio o uno status derivante da un provvedimento ulteriore conseguente alla conclusione di un procedimento autonomo rispetto a quello presupposto già impugnato, ovvero in coloro che siano sostanzialmente controinteressati, ma non siano facilmente individuabili dalla lettura dell’atto impugnato.

Proprio in tema di appalti è stata riconosciuta la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo, nei confronti di una sentenza resa tra altri soggetti, ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti: il riferimento è ai beneficiari di un atto consequenziale (l’aggiudicazione), quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto (id est, il bando di gara) all’esito di un giudizio cui sono rimasti estranei.

Nel caso di specie, però, la situazione è sensibilmente differente, perché l’opponente non è beneficiario di alcun atto consequenziale al provvedimento presupposto annullato, ma, in realtà, vuole contrastare la sentenza del Tar che ha ammesso la controinteressata alla procedura di gara, annullando sul punto il provvedimento di esclusione della stazione appaltante. L’opponente, quindi, sarebbe divenuta controinteressata, in via sopravvenuta, solo dopo la sentenza del Tar che, annullando il citato provvedimento di esclusione di altra concorrente, ha disposto l’ammissione della stessa alla gara, poi divenuta aggiudicataria in via provvisoria.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, OPPOSIZIONE di terzo

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri