Inammissibilità del ricorso notificato all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto nel registro del Ministero della giustizia

Inammissibilità del ricorso notificato all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto nel registro del Ministero della giustizia


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico - Notifica del ricorso – A mezzo posta elettronica certificata – A Pubblica amministrazione – Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia – Esclusione.

 

            Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (Pat), è inammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sul ricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del Pat: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate (1).

 

(1) In termini v. Tar Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401; Tar Basilicata 21 settembre 2017, n. 607.
Ammette l’errore scusabile Tar Molise, ord. coll., 13 novembre 2017, n. 420
Ha chiarito il Tar che l’individuazione dell’indirizzo (fisico o virtuale) presso il quale effettuare una notifica costituisce, certamente e da sempre, attività rientrante nell’ambito dell’esercizio della professione di difensore, obbligatoria nella fattispecie (diversamente, infatti, si sarebbe potuto ritenere nel caso in cui la notifica fosse stata effettuata dalla parte personalmente nell’ambito di un processo in cui la stessa può non avvalersi della difesa tecnica).
Il Tar ha inoltre escluso che possa farsi applicazione nella fattispecie dei principi stabiliti dalle citate sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, s.u., nn. 14916 e 14917 del 2017, in tema di tassatività delle ipotesi di inesistenza della notifica dell’atto giudiziario con conseguente ampliamento, di converso, dei casi di nullità e di sanatoria della stessa mediante il meccanismo del raggiungimento dello scopo (id est, costituzione in giudizio della parte destinataria della notifica). Ciò in quanto nel caso in esame non assume alcuna rilevanza nel caso la qualificazione del vizio della notifica in discussione (come inesistenza o nullità della notifica) non essendosi l’amministrazione resistente comunque costituita in giudizio.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri