Inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a.
Inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a.
Inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a.
Processo amministrativo – Ricorsi elettorali – Istanza misure monocratiche cautelari – Rito ex art. 129 c.p.a. – Inammissibilità.
È inammissibile l’istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a., connotato da un rito particolarissimo e iper-accelerato per la definizione dei procedimenti elettorali aventi a oggetto l’esclusione di liste e candidati, nel quale l’udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell’appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno (1).
(1) Ha chiarito il decreto che il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v’è spazio, né tempo, per la pronunzia di misure cautelari – in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall’immediatezza della definitiva decisione di merito – in ragione delle peculiari esigenze di rapidità estrema (che, lungi dall’esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell’atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l’esigenza di certezza e stabilità della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni.
Il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v’è spazio, né tempo, per la pronunzia di misure cautelari – in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall’immediatezza della definitiva decisione di merito – in ragione delle peculiari esigenze di rapidità estrema (che, lungi dall’esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell’atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l’esigenza di certezza e stabilità della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni.
Anno di pubblicazione:
2021
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri