News UM n. 73/2021. Inammissibile per difetto di rilevanza la q.l.c. sollevata nella fase cautelare definita col rigetto dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato

News UM n. 73/2021. Inammissibile per difetto di rilevanza la q.l.c. sollevata nella fase cautelare definita col rigetto dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato

La Corte costituzionale conferma l’orientamento secondo il quale la q.l.c. sollevata nella fase cautelare del processo amministrativo dopo il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’avvenuta definizione del giudizio cautelare determini l’esaurimento del relativo potere del rimettente di guisa che l’incidente di costituzionalità sollevato ai fini del giudizio di merito rende la stessa q.l.c. inammissibile per difetto di rilevanza.