Inabitabilità di una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinanza di sgombero

Inabitabilità di una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinanza di sgombero


Ordinanza contingibile ed urgente – Oggetto – Puglia – Inabitabilità di una casa per ragioni sanitarie – Esclusione.

          La previsione della possibilità di avvalersi di poteri tipicizzati, ancorché d’urgenza, come quelli di cui all’art. 222, r.d. n. 1265 del 1934 (declaratoria di inabitabilità di una casa o di parte di essa per ragioni igieniche con ordine di sgombero), esclude la legittimità del ricorso ai poteri atipici e sussidiari disciplinati dall’art. 54, comma 2, T.U.E.L. (ordinanza sindacale contingibile e urgente) (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che l’art. 222, r.d. n. 1265 del 1934 (cui rinvia l’art. 26, d.P.R. n. 380 del 2001, pur dopo la novella di cui al d.lgs. n. 222 del 2016, e quindi da ritenersi tuttora vigente) prevede che “Il podestà, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero”.

La figura dell’ufficiale sanitario (la cui competenza in seguito venne trasferita al medico provinciale) fu introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica, nota come legge Crispi-Pagliani). Si trattava di un organo periferico del Ministero dell’interno alle dipendenze del Prefetto.

Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la figura del medico provinciale venne cancellata, prevedendosi la sub-delega ai comuni di tutti i compiti già delegati alla regione.

In Puglia (cfr. artt. 3 e 8 della legge regionale n. 36/1984) il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell’Unità sanitaria locale sostituisce il medico provinciale e l’ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi.

La menzione, operata dal regio decreto del 1934, al “podestà” (istituito al posto della tradizionale figura del sindaco, eletto democraticamente, con la legge n. 237 del 4 febbraio 1926 inizialmente in relazione ai soli comuni con popolazione sino ai 5.000 abitanti e successivamente esteso agli altri comuni più grandi con il regio decreto legge n. 1910 del 3 settembre 1926; il podestà era, infatti, nominato dal governo tramite regio decreto) deve intendersi ovviamente sostituita con il riferimento al “sindaco”, in considerazione del fatto che, a seguito alla caduta del fascismo, l’amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, che l’affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, a un sindaco e a una giunta comunale, nominati dal prefetto su proposta del CLN. Il sistema elettivo fu ripristinato con decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

In conclusione, l’art. 222, r.d. n. 1265 del 1934 deve essere attualmente inteso nel senso che il sindaco, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell’Unità sanitaria locale o su richiesta di quest’ultimo, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Nel caso di specie è stato omesso il prescritto parere del responsabile del Servizio di igiene pubblica dell’Unità sanitaria locale ex artt. 3 e 8 della l. reg. Puglia n. 36 del 1984, pur essendo le citate disposizione di cui agli artt. 26, d.P.R. n. 380 del 2001 e 222, r.d. n. 1265 del 1934 formalmente menzionate nelle premesse del provvedimento impugnato.

Né l’Amministratore resistente ha ritenuto di fare ricorso all’ordinario potere di sgombero sancito dal suddetto art. 222, r.d. n. 1265 del 1934 , ovvero al potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 380 del 2001, essendo stata viceversa erroneamente adottata un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, t.u. n. 267 del 2000 con cui si dichiarava l’immobile per cui è causa “temporaneamente impraticabile”.


Anno di pubblicazione:

2020

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri