News UM n. 81/2022. Illegittima la norma che abroga retroattivamente gli incentivi spettanti al momento della cessazione del servizio per i militari addetti al traffico aereo

News UM n. 81/2022. Illegittima la norma che abroga retroattivamente gli incentivi spettanti al momento della cessazione del servizio per i militari addetti al traffico aereo

Con la pronuncia in rassegna la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla rimessione del T.a.r. Puglia, sez. III, 5 maggio 2020, n. 624 (oggetto della News US, n. 57 del 16 maggio 2020, sulla quale si veda infra § h), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, nella parte in cui ha retroattivamente abrogato determinati incentivi da corrispondere al momento della cessazione del servizio (c.d. “premi residuali”) per i dipendenti militari addetti al traffico aereo che, nel 2004, avevano rinunziato al transito presso i ruoli dell’aviazione civile (E.N.A.V.).