Illecito ricorso al sistema della c.d. scheda ballerina

Illecito ricorso al sistema della c.d. scheda ballerina


Elezioni – Voto – Espressione – Ricorso illecito al sistema della c.d. scheda ballerina – Omessa prova – Operazioni elettorali – Non vanno annullate.

     Non possono essere annullate le operazioni elettorali per presunto ricorso al sistema della c.d. scheda ballerina ove la reale esistenza di irregolarità sostanziali nelle operazioni di voto oltre a essere meramente congetturale, in quanto non suffragata da indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell’espressione del voto (le cui operazioni si svolgono, peraltro, sotto un diffuso controllo sociale), è contraddetta da interpretazioni alternative delle risultanze elettorali  (1).
 

(1) Ha ricordato il C.g.a. che la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale  (Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).
Invero, il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959).
Onde è che, in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio" (Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297).
Come è stato puntualizzato nell’ambito della medesima giurisprudenza, pertanto, il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi non raggiunge la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale. E, proprio con riguardo al sistema delle c.d. schede ballerine, è stato confermato, appunto, che il solo sospetto di un utilizzo fraudolento delle schede rinvenute, in assenza di riscontri oggettivi, costituisce censura generica inidonea ad entrare nel processo (Cons. St., sez.  III, 30 gennaio 2017, n. 368).
Anche in un caso in cui si era rivelato impossibile chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede che risultano consegnate alle sezioni e non utilizzate, è stato quindi affermato che tale circostanza avrebbe potuto portare all'annullamento delle operazioni elettorali solo ove fosse stata dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio. E' palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata (Cons. St., sez. III, 30 giugno 2016, n. 2950).
Analogamente, in assenza di particolari indizi di inquinamento del voto municipale è stato ritenuto che la scomparsa di un numero limitato di schede (nella specie due, del che lo stesso verbale sezionale dà atto), essendo certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli - distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrato tra i due contendenti alla nomina a Sindaco (Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297).
Ferma restando, dunque, la potenziale rilevanza di un dato come quello della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate, è stato affermato che, per potersi effettivamente giustificare in casi siffatti un’invalidazione dell’elezione, occorre che il detto difetto di coincidenza si accompagni ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l'irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina, ossia il meccanismo del far uscire illecitamente dal seggio una scheda elettorale vidimata ma non votata per farla poi di volta in volta utilizzare, dai singoli elettori, al posto delle schede in bianco loro consegnatale dal seggio, al fine di guidarne il voto (Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863). E parimenti si è detto, dinanzi agli analoghi casi di una erronea oppure mancante verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, che ai fini di un’invalidazione fosse necessario quantomeno un principio di prova che la relativa carenza avesse anche comportato (o fosse l'indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali che hanno visto la lista avversaria riportare un numero maggiore di voti (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959).
Fatta questa premessa il C.g.a. ha ricordato che il personale assegnato ai seggi elettorali –presidenti e scrutatori- non svolge le relative funzioni in via continuativa e professionale, ma solo -e nella migliore delle ipotesi- del tutto episodicamente. In più, le esigenze proprie del procedimento elettorale lo costringono a un impegno intensivo lungo un consistente arco di tempo continuativo, e questo, sovente, sotto una certa pressione, e senza la possibilità di pause di riflessione o momenti di approfondimento dinanzi alle difficoltà che possano insorgere.
D’altro canto, la normativa della materia ha sicuramente un certo grado di complessità, che le istruzioni ministeriali non potrebbero eliminare. Gli oneri di verbalizzazione sono, inoltre, cospicui, e non sempre, né per chiunque, può essere chiara l’utilità delle molteplici indicazioni che figurano di volta in volta prescritte.
In un contesto simile, dopo ogni appuntamento elettorale un successivo controllo sistematico potrebbe, perciò, frequentemente far emergere la presenza nei verbali di omissioni di singoli dati, o l’esistenza, come in alcune delle sezioni appena viste, di minime divergenze numeriche (dove, per quanto esposto, la presenza di occasionali ed esigue discrepanze nella ricognizione di dati può invece essere considerata tutto sommato fisiologica).
Orbene, se davvero bastassero irregolarità di tal fatta a inficiare la validità delle operazioni elettorali, pressoché qualsiasi consultazione sarebbe condannata in partenza al serio rischio di una vanificazione dei suoi effetti, con le conseguenze esiziali di un enorme dispendio di tempi e mezzi, e di gravi pregiudizi per la continuità amministrativa degli enti e, soprattutto, per la credibilità dei poteri pubblici.
Gli adempimenti formali di cui si tratta, tuttavia, costituiscono un mezzo, e non un fine: il che conduce a restare doverosamente aderenti alla radicata elaborazione giurisprudenziale nota come canone della strumentalità delle forme, e, pertanto, a muovere da un principio di rispetto per la volontà popolare che ha trovato espressione attraverso la singola consultazione che viene posta sub iudice.
Il C.g.a., tutto ciò posto, rileva che nella presente vicenda la reale esistenza di irregolarità sostanziali nelle operazioni di voto, come si è premesso, oltre a essere meramente congetturale, in quanto non suffragata da indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell’espressione del voto (le cui operazioni si svolgono, peraltro, sotto un diffuso controllo sociale), è anche ampiamente contraddetta dalle interpretazioni alternative delle risultanze disponibili.
Dal che si desume la necessità di concludere nel senso del rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale nel segno del principio di conservazione, non essendo emerse risultanze sostanziali che possano giustificare un esito opposto.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri