Il Tar solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, l. reg. Campania n. 8 del 2003 - che prevede la possibilità di rilasciare l'autorizzazione sanitaria ad un solo centro diurno sanitario per anziani (RR.SS.AA.) per distretto sanitario di base - per contrasto con gli artt. 3, 32, 41 e 117, comma 3 Cost.

Il Tar solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, l. reg. Campania n. 8 del 2003 - che prevede la possibilità di rilasciare l'autorizzazione sanitaria ad un solo centro diurno sanitario per anziani (RR.SS.AA.) per distretto sanitario di base - per contrasto con gli artt. 3, 32, 41 e 117, comma 3 Cost.


T.a.r. per la Campania, sezione I, ordinanza 2 maggio 2022, n. 2986, Pres. Salamone, Est. Santise

​​​​​​​Il Tar solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, l. reg. Campania n. 8 del 2003 - che prevede la possibilità di rilasciare l'autorizzazione sanitaria ad un solo centro diurno sanitario per anziani (RR.SS.AA.) per distretto sanitario di base - per contrasto con gli artt. 3, 32, 41 e 117, comma 3 Cost.

Ha precisato il Tar che la regola, introdotta dalla normativa regionale pone dubbi di compatibilità con la Costituzione, oltre che con il diritto euro-unitario, perché penalizza l’iniziativa economica non consentendo, anche per periodi illimitati, agli operatori economici interessati di essere autorizzati a svolgere attività di assistenza sanitaria per anziani o adulti non autosufficienti, qualora altra struttura operante nel settore sia già stata autorizzata per il medesimo comparto all’interno dello stesso distretto base dell’Asl. Di converso realizza posizioni di concentramento di potere e di indubbio e irragionevole privilegio in capo alle strutture già presenti che, una volta autorizzate, automaticamente
esauriscono il fabbisogno, impedendo ad altre strutture di subentrare.