Il T.a.r. Lazio si è pronunciato in materia di “Manuale delle licenze” FIGC, di pregiudiziale sportiva nel rito delle ammissioni e di provvedimenti di esclusione dal campionato calcistico

Il T.a.r. Lazio si è pronunciato in materia di “Manuale delle licenze” FIGC, di pregiudiziale sportiva nel rito delle ammissioni e di provvedimenti di esclusione dal campionato calcistico



Sport – Calcio – Manuale delle licenze – Finalità - Pregiudiziale sportiva – Rito delle ammissioni – Applicazione – Provvedimento di non ammissione – Natura preventiva e non punitiva

 

           Il “Manuale delle licenze” della Federazione italiana giuoco calcio non è disapplicabile dal Giudice, ove non impugnato nell’ordinario termine di decadenza, nella parte in cui preclude l’iscrizione al campionato in mancanza dei requisiti economico finanziari da esso determinati. La c.d. pregiudiziale sportiva si applica anche alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche (c.d. rito delle ammissioni).
Il provvedimento di non ammissione alle competizioni sportive di una società non in possesso dei requisiti economico finanziari ha natura preventiva e non punitiva e conseguentemente non costituisce sanzione sostanzialmente penale, ai sensi della Convenzione EDU. (1, 2, 3)

(1, 2, 3) Ha osservato il T.a.r. Lazio che il “Manuale delle licenze”, ovverosia l’atto con il quale la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) determina annualmente gli adempimenti legali, economico-finanziari, infrastrutturali, sportivi e organizzativi, che le società calcistiche sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati professionistici, ha per oggetto una singola vicenda amministrativa (e cioè l’ammissione al campionato di riferimento), ha destinatari determinati e non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare i requisiti di ammissione al campionato stesso con riguardo ad una prospettiva temporale limitata, ovvero la stagione considerata.
Come tale, esso difetta, in parte qua, dei requisiti della generalità, astrattezza e novità richiesti per poter essere qualificato come regolamento. Difetta, inoltre, del requisito della indeterminabilità a priori e determinabilità a posteriori dei destinatari, richiesto per essere qualificato come atto amministrativo generale.
Pertanto, esso va qualificato come atto amministrativo collettivo ovvero plurimo, con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.    
Di conseguenza, non è disapplicabile dal Giudice, ove non impugnato nell’ordinario termine di decadenza, nella parte in cui preclude l’iscrizione al campionato in mancanza dei requisiti economico finanziari da esso determinati.    

La regola per cui, in materia sportiva, l’accesso agli organi di giustizia statali è precluso a pena di inammissibilità del ricorso in mancanza del previo esaurimento dei rimedi giustiziali interni all’ordinamento sportivo stesso – c.d. pregiudiziale sportiva - si applica anche alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche – c.d. rito delle ammissioni- di cui all’art. 3 ultima parte del d.l. 19 agosto 2003 n.203 convertito nella l. 17 ottobre 2003 n.280, come modificato dall’art. 1 commi da 647 a 650 della l. 30 dicembre 2018 n.145.    

Il provvedimento di non ammissione alle competizioni sportive di una società non in possesso dei requisiti economico finanziari richiesti dal Manuale delle licenze ha natura preventiva e non punitiva e pertanto non costituisce sanzione sostanzialmente penale, ai sensi della Convenzione EDU.

 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

SPORT, FEDERAZIONE italiana gioco calcio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri