Il meccanismo di calcolo degli sconti ed i limiti di fatturato delle farmacie

Il meccanismo di calcolo degli sconti ed i limiti di fatturato delle farmacie


Farmacia – Sanità pubblica e sanitari – Contabilità e bilancio dello Stato – Limiti di fatturato

Per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile.

I limiti di fatturato previsti, sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie, sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini), ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia – ma il solo fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA.

L’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa, sicché come tale si intende il fatturato risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso i prodotti integrativi e protesici. (1)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5406 e n. 5407


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

FARMACIA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri