Il giudizio di ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di una scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo

Il giudizio di ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di una scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo – Esclusione. 

        

        Non è titolo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza una scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, c.p.c. (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che il fondamento dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per i titoli giudiziali che non provengano dal giudice amministrativo non è l’esecutività del titolo, bensì la sua valenza di giudicato formale, ovverosia il loro intervenuto passaggio in giudicato. Anche per il lodo arbitrale, infatti, espressamente ammesso all’azione di ottemperanza, in considerazione del carattere di sostanziale giurisdizionalità del procedimento arbitrale, la norma prevede la necessaria intervenuta inoppugnabilità, che ai sensi dell’art. 825 c.p.c., comporta la sua equivalenza a una sentenza quanto a imperatività delle statuizioni in esso contenute e alla stabilità degli effetti scaturenti dal passaggio in giudicato.

Un scrittura privata, per quanto autenticata ai fini dell’art. 474, comma 2, c.p.c. (secondo cui “L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma ”), non può costituire titolo azionabile in sede di ottemperanza, non essendo equiparabile a un provvedimento giurisdizionale e, conseguentemente, non avendo alcuna attitudine al passaggio in giudicato.

Ha aggiunto il Tar che quanto alla necessità della natura giurisdizionale del titolo da azionare, si può rilevare come è stato denegato in giurisprudenza accesso al rimedio dell’ottemperanza a titoli di natura negoziale dotati del carattere dell’esecutività e di una certa forma di stabilità, quali i verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi al Collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, previsto per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dagli ormai abrogati artt. 65 e 66, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto tali provvedimenti non hanno natura giurisdizionale, la commissione di conciliazione non esercita, infatti, funzioni giurisdizionali ma amministrative, né è idonea a conferirgli tale natura giurisdizionale l’apposizione del visto di esecutività (Tar Latina 26 novembre 2011, n. 740; Tar  Lecce, sez. II, 12 settembre 2013, n. 1900).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri