News UM n. 11/2020. Il farmacista che partecipa al concorso straordinario anche per la gestione associata non può conseguire più di una sede: la pronuncia della Plenaria
News UM n. 11/2020. Il farmacista che partecipa al concorso straordinario anche per la gestione associata non può conseguire più di una sede: la pronuncia della Plenaria
News UM n. 11/2020. Il farmacista che partecipa al concorso straordinario anche per la gestione associata non può conseguire più di una sede: la pronuncia della Plenaria
L’Adunanza plenaria ha riaffermato il principio di alternatività nella titolarità delle sedi farmaceutiche attribuite all’esito del concorso straordinario previsto dal d.l. n. 1 del 2012. I farmacisti vincitori di due sedi che hanno partecipato in forma associata in due diverse regioni devono necessariamente optare per l’una o per l’altra, dovendosi applicare la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del r.d. n. 1265 del 1934, in linea con la ratio del concorso straordinario il quale è volto a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge e a garantire una più capillare presenza di farmacie sul territorio.- Cons. St., A.P., sentenza 17 gennaio 2020, n. 1
- All’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il divieto di cumulo di due sedi farmaceutiche , (491328kb)
- Cga, ordinanza 19 agosto 2019, n. 759
Decisione
News UM n. 99/2019. All’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il divieto di cumulo di due sedi farmaceutiche
Il C.g.a. sottopone alla Adunanza plenaria la corretta interpretazione delle disposizioni riguardanti il regime delle incompatibilità nella titolarità e gestione di farmacie.Anno di pubblicazione:
2019
Autore:
Ufficio Studi
Materia:
FARMACIA
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
FARMACIA
Tipologia:
Pronunce e pareri