Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine previsto per la fissazione dell’udienza camerale e di quella di merito

Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine previsto per la fissazione dell’udienza camerale e di quella di merito


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – E’ condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso.     

 

            Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168,  è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2). 

 (1).

     

(1) Cons. St., sez. VI, ord. coll., 3 marzo 2017, n. 880, la quale ha chiarito che il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico” è finalizzato a consentire, in primo luogo al Collegio, una più agevole lettura degli atti processuali; ossia, in altri termini, che è per tale specifica finalità che il legislatore ha posto a carico delle parti l’obbligo di depositare “almeno” una copia cartacea degli atti del processo amministrativo.      

V. anche Tar Lazio, sez. I, ord. caut., 9 marzo 2017, n. 1155 e id., ord. coll, 9 marzo 2017, n. 3258.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri