Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale

Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – E’ condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale – Conseguenza.   

 

         Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine) (1).

     

(1) Cons. St., sez. VI, ord. coll., 3 marzo 2017, n. 880, alle cui argomentazioni il Tar ha aderito. Ha chiarito il giudice di appello che pur ad opinare che l’omissione del deposito della copia d’obbligo non precluda l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).   

V. anche Tar Lazio, sez. I, ord. caut., 9 marzo 2017, n. 1155 e id., ord. coll, 9 marzo 2017, n. 3259.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri