Il decreto sblocca cantieri abroga il rito super accelerato
Il decreto sblocca cantieri abroga il rito super accelerato
Art. 1, d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto sblocca cantieri) Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Art. 1
Omissis
4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al
comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I
nuovi";
d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette
giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono
soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.