Il decreto sblocca cantieri abroga il rito super accelerato

Il decreto sblocca cantieri abroga il rito super accelerato

Art. 1, d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto sblocca cantieri) Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici

 

 Art. 1

Omissis

4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

    b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al

comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per

l'impugnazione";

    c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad  eccezione  dei  casi

previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I

nuovi";

    d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al  comma  6-bis,  il

tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette

giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di

discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del

dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono

soppresse;

    e) al comma 11, primo periodo, le  parole  "Le  disposizioni  dei

commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10"

sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8,

8-bis, 8-ter, 9 e 10".

  5. Le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano  ai  processi

iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.