Il decreto monocratico cautelare del Tar non è appellabile

Il decreto monocratico cautelare del Tar non è appellabile


Processo amministrativo - Giudizio cautelare - Decreto monocratico - Appellabilità - Esclusione. 

 

            Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è inammissibile l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale,  prevista dall’art. 56 c.p.a., ha funzione strettamente interinale e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l’esame della domanda cautelare. Ha aggiunto che per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, con la conseguenza che ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell’art. 62, formare oggetto di appello cautelare).  

Contra, Cons. St., sez. III, decr.mon.caut., 11 dicembre 2014, n. 5650, secondo cui l’appello è invece ammissibile, non essendo espressamente escluso dall’art. 56 c.p.a.. Ha chiarito che mancando siffatta clausola preclusiva nel citato art. 56, quest’ultimo va interpretato secondo ragionevolezza, nel senso, cioè, che prevale la funzione cautelare anticipatoria sottesa alle misure cautelari provvisorie, quando l’esigenza cautelare rappresentata è, per la natura degli interessi coinvolti o per la specificità della statuizione della P.A., di natura tale da dover esser protetta senza neppure attenderne la trattazione collegiale in camera di consiglio, anche in sede d’appello.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri