Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di depositare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico dell’uso delle mascherine sugli studenti

Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di depositare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico dell’uso delle mascherine sugli studenti


Covid-19 - Misure di contenimento del contagio – Dispositivi di protezione personale – Obbligo per gli alunni durante le lezioni – D.P.C.M. 2 marzo 2021 – Sospensione cautelare monocratica - Deposito di  documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico dell’uso delle mascherine sugli studenti 

     In occasione dell’impugnazione del d.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni”, il giudice di appello ribadisce la necessità che sia prodotta agli atti documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani (1). 

 

(1) Ha chiarito il decreto che appare evidente come in questa sede di delibazione sommaria il giudice non può trarre conclusioni in assenza - e, men che meno, in sostituzione - dei documenti scientifici posti a base delle contestate regole, giacché di esse, anche per gli effetti sugli studenti, le commissioni scientifiche portano per intero la responsabilità, e le autorità di governo su di esse fondano le decisioni nell’ambito delle misure anti contagio, sicché solo all’esito della valutazione di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, tenuto conto dei dati scientifici, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale.
​​​​​​​Il decreto ha quindi ribadito che l’esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti dal decreto presidenziale appellato, non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice, presidiata, in caso di inottemperanza, da diverse efficaci norme di garanzia, ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile affinché la funzione giurisdizionale possa essere svolta con compiutezza a tutela degli interessi meritevoli, sicché, ad esempio nel caso di specie, la circostanza che lo svolgimento della camera di consiglio innanzi al T.A.R. avverrà in data successiva alla cessazione di efficacia del decreto impugnato - ed allorché, presumibilmente, analogo obbligo di indossare le mascherine in classe sarà in vigore in forza di nuovo decreto governativo - non potrà in nessun caso essere addotta quale giustificazione per non esibire tutti gli atti richiesti dal primo giudice, dovendo semmai l’Amministrazione - giacché la lealtà e la trasparenza tra Istituzioni e cittadini è pilastro fondante del nostro ordinamento - esibire anche ulteriori documenti scientifici sopravvenuti rispetto all’ordine del decreto presidenziale appellato. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Misure di contenimento del contagio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri