Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti alla possibilità di accesso personale della parte, senza ufficio di difensore, al fascicolo telematico di causa

Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti alla possibilità di accesso personale della parte, senza ufficio di difensore, al fascicolo telematico di causa


Processo amministrativo - Accesso personale al fascicolo telematico di causa – Avvocato - Necessità

​​​​​
Ai sensi dell’art. 23 c.p.a. l’accessibilità diretta della parte al fascicolo informatico va circoscritta:

- ai casi in cui sia ammessa innanzi al giudice amministrativo la personale difesa;

- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito a un avvocato il mandato difensivo;

- ove gli risulti già assicurata la difesa tecnica, a ulteriori casi particolari e residuali, che tuttavia il richiedente ha l’onere di prospettare nella propria istanza.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri