Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti alla possibilità di accesso personale della parte, senza ufficio di difensore, al fascicolo telematico di causa
Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti alla possibilità di accesso personale della parte, senza ufficio di difensore, al fascicolo telematico di causa
Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti alla possibilità di accesso personale della parte, senza ufficio di difensore, al fascicolo telematico di causa
Processo amministrativo - Accesso personale al fascicolo telematico di causa – Avvocato - Necessità
Ai sensi dell’art. 23 c.p.a. l’accessibilità diretta della parte al fascicolo informatico va circoscritta:
- ai casi in cui sia ammessa innanzi al giudice amministrativo la personale difesa;
- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito a un avvocato il mandato difensivo;
- ove gli risulti già assicurata la difesa tecnica, a ulteriori casi particolari e residuali, che tuttavia il richiedente ha l’onere di prospettare nella propria istanza.
Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri