Il Consiglio di Stato puntualizza il rapporto fra pianificazione urbanistica e vincolo alberghiero

Il Consiglio di Stato puntualizza il rapporto fra pianificazione urbanistica e vincolo alberghiero


Edilizia e urbanistica- Piano regolatore - Vincoli conformativi ed espropriativi – Zonizzazione - Vincolo alberghiero- Condizioni


Fra l’esercizio della funzione di pianificazione e il vincolo di destinazione alberghiero sussistono profili di giustapposizione, ma non di perfetta coincidenza, sicchè sono reputate legittime quelle previsioni della pianificazione che individuano una determinata zonizzazione del territorio comunale e nell’ambito di questa circoscrivono le destinazioni d’uso che sono astrattamente compatibili (e conseguentemente assentibili) per i fabbricati già realizzati e per quelli realizzandi.
La realizzazione di volumetrie (sovente significative) anche (e specialmente) in luoghi particolarmente ameni dal punto di vista ambientale e paesaggistico, viene autorizzata per valorizzare l’attività turistica (obiettivo economico), ma in modo da ridurre il consumo di suolo (obiettivo ambientale); ne discende che la destinazione di zona e quella funzionale “per attività recettive e alberghiere” costituisce un delicato punto di equilibrio, bilanciando due opposte esigenze; è evidente infatti che la destinazione abitativa residenziale (di solito seconde case), implicando un aumento oggettivo del carico urbanistico, altera tale equilibrio.
Una simile scelta realizza, pienamente, propriamente e senza travalicarne i confini, quelle finalità connaturate all’esercizio del potere pianificatorio attribuito al comune, senza che possa affermarsi come manifestamente irragionevole, illogica o non proporzionata la destinazione di alcune zone o parti del territorio comunale soltanto a determinati usi e non ad altri.
Questa scelta risulta conforme ai principi di diritto della materia, in quanto:
- non è tale da comportare un “sostanziale annientamento” delle facoltà tipiche del diritto;
- non sussiste alcuna legittima pretesa del titolare del bene di ottenere una diversa e più favorevole destinazione (nel caso di specie, quella a “residenziale”);
- non costituisce una discriminazione dettata a fini di “tutela di altre categorie di esercizi commerciali”, mentre è finalizzata all’ordinato assetto del territorio e, dunque, consentanea “al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza”;
- non necessita di una particolare motivazione da parte dell’ente né si configura un peculiare affidamento del privato a una diversa pianificazione, per l’avvenuto conseguimento del nulla osta regionale al mutamento di destinazione d’uso, il quale, difatti, comporta effetti diversi (ancorché concorrenti e complementari) rispetto all’eventuale titolo edilizio rilasciato dal comune per autorizzare il suddetto cambio di destinazione d’uso (qualora quest’ultimo provvedimento si renda necessario, perché il cambio di destinazione d’uso risulta “urbanisticamente rilevante”, ai sensi dell’art. 23-ter, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto posto in essere fra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee).
Il nulla osta costituisce, infatti, soltanto un atto di assenso che l’amministrazione con competenze in materia turistica (la regione) rende all’autorità competente in materia urbanistica ed edilizia (il comune), per permettere a quest’ultima di assentire a un eventuale mutamento di destinazione funzionale del bene, che, ovviamente, resterà possibile nei limiti in cui la strumentazione urbanistica comunale lo consenta.
L’aver ottenuto il nulla osta al cambio di destinazione d’uso non costituisce dunque “diritto” a ottenerlo né radica un particolare affidamento. (1)
 
(1) Conforme: Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2018 n. 6626, Cons. Stato, sez. I, 25 marzo 2021, n. 475. 
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, PIANO regolatore

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri