Il Consiglio di Stato puntualizza i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo

Il Consiglio di Stato puntualizza i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo


Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Piano regolatore - Ricorso primo grado – Ricorso collettivo – Requisiti – Onere della prova – Inammissibilità

Costituisce onere dei ricorrenti, che vogliano avvalersi della forma del ricorso collettivo, indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.

Due, difatti, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l’altro negativo, costituito dall’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti.

Nel processo amministrativo, per stabilire l’ammissibilità del ricorso collettivo, è necessario verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia, in altri termini, accertare che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, da un lato, e la non confliggenza degli interessi dei singoli dall’altro.

Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso. ( fattispecie in tema di piano regolatore, in cui la diversità di attività commerciale svolta dai ricorrenti non giustificava la proposizione di ricorso collettivo)(1)

Conforme: (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6913 del 2022; sez. V, n. 573 del 2021; n. 478 del 2021;sez. I, n.1793 del 2021; sez. III, n. 3499 del 2020).


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri