Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ex artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ex artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ex artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
Processo civile – Giudizio di esecuzione - Operazioni di espropriazione forzata di beni immobili e di beni mobili iscritti nei pubblici registri - Operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione – Compensi ai professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione – Determinazione – D.M. n. 227 del 2015 – Modifica – Schema di decreto – Parere del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia che modifica il regolamento, adottato con il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi erogati ai professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione per l’effettuazione delle operazioni di espropriazione forzata di beni immobili e per la espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri, ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (1).
(1) Ha chiarito il parere che tale regolamento indica – distintamente per le suddette categorie di beni – l’ammontare del compenso, spettante al professionista per le singole attività da lui svolte nell’ambito di ciascun procedimento, determinato in cifra fissa e articolato per scaglioni parametrati al valore di aggiudicazione (o di assegnazione) del bene. Il regolamento prevede inoltre che, per quanto riguarda la vendita di beni immobili, il giudice dell’esecuzione, tenuto conto della complessità delle attività svolte, possa aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60 per cento.
Per quanto riguarda la vendita di beni mobili registrati, il regolamento fa rinvio alla predetta disposizione, così che il giudice anche in questo caso può ridurre l’ammontare del compenso liquidato fino al 60 per cento – tuttavia derogandovi nel senso che il compenso liquidato non può essere aumentato più del 40 per cento.
Riassumendo, il giudice dell’esecuzione può, nel caso di beni immobili, aumentare o ridurre l’ammontare liquidato fino al 60 per cento; nel caso di beni mobili registrati, può ridurlo fino al 60 per cento e aumentarlo solo fino al 40 per cento.
In ogni caso, per entrambe le categorie di beni il regolamento fissa un tetto
massimo del compenso e delle spese generali liquidato.
L’adozione delle modifiche si è resa necessaria a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 7440 del 2019, che ha annullato il regolamento nella parte in cui determina la percentuale massima di riduzione – sia per i beni immobili che per i beni mobili registrati - nella misura del 60 per cento, giudicando tale misura irragionevole.
Nel parere si dà atto che nel trasmettere lo schema di decreto il Ministero ha chiarito che l’esigenza, da un lato, di conservare al giudice dell'esecuzione un margine di discrezionalità nella riduzione dei compensi e, dall'altro lato, di evitare che tale margine conduca ad un abbattimento dei compensi di dimensioni tali da condurre ad una quantificazione finale eccessivamente ridotta, ha permesso di individuare quale percentuale maggiormente idonea a realizzare tale contemperamento quella del 25 per cento.
Tale percentuale, infatti, consente - ad avviso del Ministero - di adeguare il compenso ai casi di ridotta complessità, ma garantisce in ogni caso una misura nel complesso non irrisoria o comunque eccessivamente ridotta. A conferma di tale assunto, il Ministero ha allegato una tabella recante, per ciascuna categoria e fascia di valore di beni, il valore minimo del compenso riconosciuto applicando la proposta percentuale di riduzione del 25 per cento ed afferma che da tale tabella si evince che, in nessuna delle ipotesi contemplate nel decreto ministeriale, l'applicazione della nuova percentuale massima di riduzione genera il rischio di liquidare un compenso inadeguato.
Il Ministero ha aggiunto altresì di aver ritenuto che, nell’occasione, esigenze di semplificazione complessiva rendessero opportuno intervenire anche sulla percentuale massima di aumento dei compensi nelle esecuzioni su beni mobili registrati, operando un riallineamento di quest'ultima al valore massimo di aumento già previsto per le esecuzioni su beni immobili. Si realizza in tal modo – conclude il Ministero - un sistema armonico che prevede per entrambe le tipologie di beni la possibilità di incrementare il compenso sino ad un massimo del 60 per cento e di ridurre il compenso medesimo sino ad un massimo del 25 per cento.
Ciò premesso, la Sezione ha affermato che la scelta operata dal Ministero, che ha ritenuto di dare attuazione alla ricordata sentenza del Consiglio di Stato fissando, tanto per i beni immobili quanto per i beni mobili registrati, il nuovo limite massimo per la riduzione del compenso al 25 per cento (al posto dell’“irragionevole” 60 per cento) si colloca, con tutta evidenza, sul confine del merito amministrativo, oltre il quale non è consentito a questa sede procedere; e la tabella allegata alla relazione ministeriale, nella quale sono esemplificati, per ciascuna fascia di valore del bene, i compensi minimi che possono essere attribuiti in applicazione dei nuovi limiti proposti, dimostrando per tabulas che tali compensi non possono comunque raggiungere valori irrisori o comunque inadeguati, esclude la sussistenza di un vizio sindacabile.
Appare inoltre condivisibile la scelta del Ministero di allineare il limite massimo consentito di aumento per il compenso relativo ai beni mobili registrati a quello relativo ai beni immobili, eliminando una disparità che già la sentenza n. 7440 del 2019 in un praeterea dictum aveva giudicato non comprensibile.
Anno di pubblicazione:
2021
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri