Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento sui requisiti di accesso e modalità degli interventi del cd. “Patrimonio Destinato", destinato all'attuazione di interventi connessi all'emergenza Covid-19

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento sui requisiti di accesso e modalità degli interventi del cd. “Patrimonio Destinato", destinato all'attuazione di interventi connessi all'emergenza Covid-19


Covid-19 – Aiuti economici – Cd. “Patrimonio Destinato” – Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze – Parere della Sezione normativa del  Consiglio di Stato. 

    Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante "Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato", ai sensi dell'art. 27, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (1). 
 

(1) Ha chiarito la Sezione che l'art. 27, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, autorizza la costituzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di un patrimonio destinato all'attuazione di "interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ".
Diversamente dal modello civilistico, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ma di beni specificamente conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico, la cui gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che non assume alcun rischio in ordine alla sua operatività.
L’art. 27, d.l. n. 34 del 2020 cit. ha previsto che in via preferenziale il Patrimonio Destinato effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
​​​​​​​La disciplina di rango legislativo impone altresì di tenere in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Aiuti economici

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri