Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato


Avvocatura dello Stato – Regolamento di organizzazione – Abrogativo del precedente regolamento – Parere favorevole. 

 

        Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, che abroga il regolamento vigente, approvato con d.P.R. n. 333 del 1995 (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’obiettivo dell’intervento normativo è aggiornare la vigente disciplina regolamentare, di cui al d.P.R. n. 333 del 1995, segnatamente alla luce delle novità legislative sopravvenute, e tra queste l’art. 1, comma 318, l. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto nella dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato, per la prima volta, la figura dei dirigenti di seconda fascia, nel numero di sei.  

La suindicata novità legislativa impone l’adozione di previsioni regolamentari che disciplinino le attribuzioni dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale, nonché il loro rapporto, da un lato, con le attribuzioni del Segretario generale, quale unico dirigente di livello generale, dall’altro con l’articolazione degli uffici loro affidati. 

Ha chiarito la Sezione che detto obiettivo avrebbe potuto essere colto utilizzando la tecnica normativa della “novella”, intervenendo puntualmente sulle sole disposizioni del regolamento vigente oggetto di modificazione. Ma l’Amministrazione ha scelto, nel caso di specie, la tecnica normativa alternativa di abrogare integralmente il regolamento vigente (art. 16, comma 3), riproducendo nel nuovo regolamento, talvolta senza modificazioni di sorta, molte delle norme già oggi vigenti. 

La suindicata scelta è stata condivisa dalla Sezione, in quanto l’elevato numero di innovazioni introdotte al testo del vigente regolamento, alcune delle quali non direttamente riconducibili a norme primarie sopravvenute ma dichiaratamente finalizzate a recepire nella fonte regolamentare prassi organizzative già radicate presso l’Avvocatura dello Stato, avrebbe reso di non facile intelligibilità il testo risultante dalla novella regolamentare. 

Peraltro, la suindicata tecnica normativa permette alla Sezione di formulare osservazioni anche su disposizioni ad oggi vigenti, e che l’Amministrazione propone di riprodurre integralmente nel testo normativo, nei casi in cui esse necessitano, per ragioni formali o contenutistiche, di interventi migliorativi. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

AVVOCATURA dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri