Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Pubblica amministrazione – Ministeri - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regolamento di organizzazione  

    Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento di organizzazione   del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1). 
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(1) Ha chiarito il l Ministero che – anche a seguito dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 febbraio 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, e della istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 – è stato necessario adeguare la struttura organizzativa “tenendo in considerazione il trasferimento di funzioni alla nascente Agenzia e valorizzando, al contempo, le attività di core del Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente”. Sotto il profilo organizzativo, espone ancora l’amministrazione richiedente, sono state introdotte modifiche all’attuale assetto finalizzate a garantire un più efficace svolgimento delle attribuzioni già riservate al Ministero. In particolare, per l'espletamento delle funzioni demandate al dicastero, viene istituito un nuovo Dipartimento e viene modificato l’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti già esistenti. Pertanto il Ministero risulterà articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, rispetto ai due previsti dal regolamento di organizzazione vigente, di seguito indicati: N. 01481/2020 AFFARE a) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi; b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione. I Dipartimenti si articoleranno in complessive 14 Direzioni generali, rispetto alle attuali 16, e assicureranno l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

AMMINISTRAZIONE dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri