Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento concernente credito d'imposta per investimenti in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento concernente credito d'imposta per investimenti in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche


Contributi e finanziamento – Sport - Credito d'imposta per investimenti in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche – Parere del Consiglio di Stato. 

 

          Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 81, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che reca le disposizioni applicative necessarie all'erogazione del contributo - riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe o di società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, sotto forma di credito di imposta - finalizzato, entro il limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro  a sostenere gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di organizzazioni sportive, effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 (1).  

  

 

(1) Lo schema di decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 81, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, reca le disposizioni applicative necessarie all'erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato - entro il limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro - a sostenere gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di organizzazioni sportive, effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.  

Il contributo è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe o di società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.  

II provvedimento definisce all'art. 3 la casistica degli investimenti ammissibili al contributo sotto forma di credito d'imposta e all’art. 4 determina i parametri per l'ammontare del contributo. 

Ha precisato il parere che ai fini della concessione del credito di imposta, i beneficiari devono presentare domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo il procedimento indicato dall’art. 5. 

Il Dipartimento per lo sport provvede, ai sensi dell'art. 7, ai controlli sulle domande presentate e, nei casi d'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti o nel caso di documentazione con elementi non veritieri o di falsità delle dichiarazioni rese, dispone la revoca o la rideterminazione dell’ammontare del credito d'imposta, e procede al recupero di quanto illegittimamente ottenuto dal beneficiario. Sono previste forme di collaborazione operativa tra il Dipartimento competente e l’Agenzia delle entrate. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri