Il Consiglio di Stato afferma la possibilità, anche nel silenzio del bando, di disporre il pagamento della cauzione ex art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 del concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto

Il Consiglio di Stato afferma la possibilità, anche nel silenzio del bando, di disporre il pagamento della cauzione ex art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 del concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto


Pubblica amministrazione – Contratti della p.a. – Aggiudicatario - Rifiuto a stipulare il contratto - Art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 - Applicabilità anche nel silenzio del bando di gara.

 

    Ai sensi dell’art.  93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la partecipazione alle gare pubbliche  è  obbligatoria la presentazione di «garanzie a prima richiesta», commisurate in percentuale fissa al prezzo di gara e aventi anch’esse una funzione di garanzia, che attribuiscono alla stazione appaltante una ‘tutela rafforzata’, cioè il potere di disporre l’escussione dell’importo previsto, per il caso in cui l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto; la stazione appaltante può chiedere al giudice di disporre la condanna dell’autore del fatto illecito, anche se il bando non prevede tali forme di tutela “rafforzata”.


Anno di pubblicazione:

2016

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, CAUZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri