Il Consiglio di Giustizia detta importanti regole in materia di deposito del ricorso a mezzo PAT

Il Consiglio di Giustizia detta importanti regole in materia di deposito del ricorso a mezzo PAT


Processo amministrativo - Depositi - Ricorso - Indirizzo PEC errato - Sanatoria

 

        Nel processo amministrativo, il deposito del ricorso in modalità digitale deve avvenire necessariamente all’indirizzo PEC specificamente abilitato a ricevere i ricorsi, come previsto dall’art. 9, commi 2 e 11, del d.P.C.S. 28 luglio 2021, sul Processo amministrativo telematico (PAT). (1)

          Il deposito del ricorso eseguito mediante spedizione ad un diverso indirizzo PEC, ancorché del medesimo ufficio giudiziario, non è idoneo a determinare la pendenza del giudizio, impedendo la tempestiva presa in carico del ricorso da parte dell’ufficio giudiziario stesso. (2)

 

In tale ipotesi, non è consentito al giudice di ordinare la regolarizzazione. (3)

Ove anche si volesse ritenere che il deposito telematico del ricorso ad un indirizzo PEC errato del medesimo ufficio giudiziario sia da qualificare come mera irregolarità sanabile, il deposito dovrebbe considerarsi effettuato il primo giorno utile di apertura al pubblico. (4)

È irricevibile il ricorso elettorale in appello depositato oltre il termine perentorio di due giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, fissato dall’art. 129 c.p.a. (5)


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri