Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa

Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa


Atto amministrativo – Procedimento in genere – Istituti di partecipazione democratica – Proposta e petizione
 
Proposta e petizione sono atti di natura partecipativa ovvero meccanismi di democrazia diretta che consentono ai cittadini di interloquire con le istituzioni al fine di rappresentare, in un’ottica compositiva, problematiche
particolarmente sensibili per la collettività. 
Allorchè queste tipologie di atti vengano regolamentate da una specifica fonte normativa, quale lo statuto comunale, con la previsione di un particolare procedimento per la loro istruzione e la loro trattazione, esse devono necessariamente essere istruite e trattate dall’organo, cui sono diretti secondo l’iter previsto, non potendo essere considerati tamquam non essent. (1)


Atto amministrativo – Autotutela – Discrezionalità - Revoca – Non doverosità – Istituti di partecipazione democratica

L’oggetto delle petizioni e proposte nonché l’ambito dell’obbligo di provvedere sulle stesse vanno coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo cristallizzati nella legge n. 241 del 1990 e, perciò solo, non derogabili da fonte subordinata.
Salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, l’autotutela non è mai doverosa; per cui, anche a fronte di una richiesta di riesame formulata mediante una proposta o petizione avanzata nelle forme regolamentate dallo statuto comunale, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo al Comune, né può formarsi alcun silenzio inadempimento.
La revoca, infatti, si configura, in ragione della sua ampia discrezionalità, alla stregua di un tipico strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla sua conservazione. 
La richiesta, avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela, si atteggia a mera denuncia, con funzione sollecitatoria. 
(Nella fattispecie in esame, l’oggetto della petizione e della proposta consiste nella richiesta di revoca di una delibera del Consiglio Comunale). (2)


(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277; Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6923; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2380; Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751; Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2774; Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4362.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

ATTO amministrativo, AUTOTUTELA

ATTO amministrativo, PROCEDIMENTO in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri